Il Tribunale di Genova sancisce la possibilità di applicazione congiunta del 1° e del 3° comma dell'art. 96 c.p.c. e dimezza gli onorari dell'avvocato

di Valeria Zeppilli - Nell'esercizio di un'azione civile è possibile essere chiamati a rispondere sia per lite temeraria che per condotta scorretta nel corso del processo, con un aumento dell'entità della condanna ex articolo 96 del codice di procedura civile.

Con sentenza del 28 ottobre 2016 (qui sotto allegata), il Tribunale di Genova ha infatti sancito che il primo e il terzo comma di tale norma possono anche essere applicati congiuntamente, ove ne sussistono i presupposti.

Nel contesto di una lunga vicenda originata da uno sfratto per morosità, il giudice ligure ha chiarito che i due commi hanno un campo di applicazione che permette di dare autonoma rilevanza, anche in maniera congiunta, alle fattispecie in essi contemplate, valorizzando la diversità tra i due comportamenti rilevanti.

In particolare, il primo comma dell'articolo 96 legittima la condanna a seguito di lite temeraria che potremmo definire "pura", ovverosia nel caso in cui un soggetto poi soccombente abbia attivato lo strumento processuale o abbia resistito alle pretese altrui con dolo o colpa grave.

Il comma tre, dal canto suo, si riferisce a "condotte più ampie del mero agire o resistere in giudizio con dolo o colpa grave, comprendendo solo quei comportamenti endoprocessuali posti in essere in violazione dell'art. 88 c.p.c.". Insomma esso "è volto più propriamente a colpire la parte che, oltre ad essere soccombente nel merito, ha altresì tenuto una condotta scorretta all'interno del processo".

La pronuncia in commento è interessante anche per un altro aspetto che, questa volta, ha riguardo agli avvocati.

Il Tribunale di Genova, infatti, ha riservato un particolare trattamento sia al difensore della parte vittoriosa che a quello delle parti risultate soccombenti.

Al primo, più nel dettaglio, è stato applicato l'aumento di cui all'articolo 4, comma 8, d.m. 10 marzo 2014: le sue difese sono risultate comunque manifestamente fondate, nonostante la temerarietà di quelle delle controparti.

Al difensore di queste ultime, invece, è stata applicata la riduzione del 50% del compenso, ai sensi del comma 9 della medesima norma.


Si ringrazia il Giudice Dott. Andrea Del Nevo per la cortese segnalazione



Trib. Genova 28 ottobre 2016
Valeria Zeppilli

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