La protezione del diritto d'autore opera anche quando l'opera successiva si limita a replicare i tratti essenziali dell'opera precedente

di Valeria Zeppilli - Non importa che non ci sia alcun ritorno economico: riportare una traduzione anche parzialmente è plagio.

Con la sentenza numero 44587/2016 depositata il 24 ottobre (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha infatti affermato che la violazione della paternità di un'opera, sia originale che derivata, non si ha solo quando questa è copiata integralmente con una sua riproduzione abusiva.

La protezione del diritto d'autore opera anche quando l'opera successiva si limita a replicare i tratti essenziali dell'opera precedente e si rientra, piuttosto, nel campo della contraffazione.

A rilevare penalmente, insomma, è anche la "semplice" riproduzione parziale fatta utilizzando singole parti dell'opera usurpata: per i giudici questa modalità di condotta integra comunque il reato punito dall'articolo 171, lettera a), della legge numero 633/1941, nel cui ambito di operatività vanno ricomprese tutte le modificazioni di un'opera originale o derivata che non hanno carattere creativo né possono essere ricondotte alla nozione di elaborazione data dalla stessa legge.

Peraltro la Corte ha anche ricordato che il delitto in parola è un reato formale e di mera condotta che non richiede la produzione di un evento: a rilevare è infatti la sola azione del colpevole. Il dolo è quindi generico e rende irrilevante indagare sulla finalità che ha spinto il contraffattore ad agire in quel modo.

Nel caso di specie, la questione aveva avuto origine dal "furto" parziale, da parte di un traduttore, della traduzione già fatta da una collega: le parti modificate non possono essere considerate un'innovazione ma solo un furbesco tentativo di mascherare il plagio. Il reato e la condanna inflitta dal giudice del merito restano.

Corte di cassazione testo sentenza numero 44587/2016
Valeria Zeppilli

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