Nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 18162/2016

Per ludopatia si intende l'incapacità ad astenersi dall'impulso del gioco d'azzardo e dalle scommesse nonostante che il soggetto sia consapevole che dal suo comportamento ne derivino gravi conseguenze. Tale patologia non è risultata indifferente al legislatore, il quale con il Decreto Legge 13 settembre 2012 numero 158 (modificato poi con Legge 8 novembre 2012, numero 189), ha inserito questo disturbo nei LEA, ossia nei Livelli Essenziali di Assistenza. Proprio la ludopatia è stata oggetto di un'importante decisione della Suprema Corte (cfr. sentenza n. 18162/2016), con la quale gli Ermellini si sono pronunciati su un ricorso avverso un'ordinanza del giudice dell'esecuzione, statuendo la non assimilazione di tale patologia con la tossicodipendenza, osservando quindi uno dei principi cardini del diritto sostanziale, il quale vieta il ragionamento per analogia.

La fattispecie

Nella vicenda portata all'attenzione della S.C., il giudice dell'esecuzione, con ordinanza 58/2014 del Tribunale di Napoli, rigettava l'istanza presentata dal condannato volta ad ottenere l'applicazione dell'articolo 81 del Codice Penale (Concorso formale. Reato continuato) e dell'articolo 671 del Codice di Procedura Penale (Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato), relativamente a sette reati commessi tra il 1996 ed il 2004.

La tesi difensiva lamentava, inoltre, l'omissione da parte del GE nel non aver considerato che alcuni dei reati erano stati commessi a distanza temporale molto ridotta (ossia tre reati stati consumati nell'arco di due mesi, mentre altri due reati erano stati commessi a distanza di un giorno, quindi 24 ore).

La Prima Sezione Penale della Suprema Corte, con pronuncia 18162/2016, cassa l'ordinanza impugnata rinviando al Tribunale in nuova composizione.

La decisione

La Cassazione, nella summenzionata sentenza, affronta due importanti aspetti: a) il ricorso all'analogia tra ludopatia e tossicodipendenza; b) la continuazione dei reati.

Per quanto concerne il primo aspetto, i Giudici di Piazza Cavour richiamando il decreto Legge 158/2012 asseriscono che la ludopatia, pur avendo in comune con la tossicodipendenza ovvero l'alcolismo o il tabagismo una dipendenza patologica, affonda le proprie radici in aspetti della psiche del soggetto e non presenta, al momento attuale, quegli aspetti di danno che l'esperienza ha dimostrato essere alla base dei comportamenti derivanti cui, nell'ambito della discrezionalità legislativa, la modifica normativa ha inteso porre rimedio".

La modifica cui si riferisce la Suprema Corte è quella apportata all'articolo 671 c.p.p. dalla Legge 21 febbraio 2006, numero 49, ove il legislatore fa riferimento allo status di tossicodipendenza, per il quale, in osservanza ai dettami del diritto sostanziale, non può essere equiparata alla ludopatia, facendo ricorso all'analogia, non ravvisando quindi alcuna assimilazione dei LEA previsti per la ludopatia con quelli previsti per la tossicodipendenza. Per completezza di esposizione, è importante precisare che il legislatore, con il primo comma del citato articolo, come asserisce la Cassazione, "ha voluto attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale "status" può essere preso in esame per giustificare l'unicità del disegno criminoso".

Altro aspetto affrontato dalla Suprema Corte è quello della continuazione dei reati, quindi della unicità del disegno criminoso. A tal proposito, gli Ermellini statuiscono che tale disegno consiste nella realizzazione di un univoco programma nella mente del reo, specificando che nel momento in cui si dà inizio alla prima fattispecie criminosa essa deve essere conseguentemente legata alla realizzazione di quel quadro criminoso nella mente del reo che sfocia poi in un unico intellettivo disegno criminoso, come un pittore che dà vita alla sua creazione senza mai staccare il pennello dalla tela. Relativamente all'aspetto cronologico, la Cassazione, cassando l'ordinanza e rinviando la fattispecie al Tribunale in nuova composizione, afferma che il giudice dovrà rivalutare il vincolo cronologico anche in relazione a singole sentenze o gruppi di sentenze.


Abogado Francesca Servadei

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