Nonostante il reato di mendicità sia stato abrogato nel 1999, talvolta l'accattonaggio può diventare penalmente rilevante

di Valeria Zeppilli - Un tempo il nostro codice penale puniva come reato il cd. accattonaggio. La norma di riferimento, in particolare, era quella di cui all'articolo 670 del codice penale, sulla "Mendicità", che al primo comma puniva con l'arresto fino a tre mesi chiunque mendicava in luogo pubblico o aperto al pubblico e al secondo comma puniva con l'arresto da uno a sei mesi chi commetteva il fatto in modo ripugnante o vessatorio, simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.

Da diverso tempo, però, l'articolo 670 è scomparso dal nostro ordinamento: ad averlo abrogato, infatti, è stata la legge numero 205 del 25 giugno 1999, che si è inserita nel solco già tracciato dalla sentenza numero 519 del 28 dicembre 1995 con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma di tale articolo.

Per la Consulta, in particolare, non era possibile considerare illecita una richiesta di elemosina fatta per ottenere umana solidarietà, volta a far leva sul sentimento di carità e non idonea a intaccare l'ordine pubblico o la pubblica tranquillità.

Se non mancano proposte di legge, sponsorizzate da alcuni partiti politici, con le quali si chiede la reintroduzione del reato di accattonaggio, non mancano neanche norme che, a determinate condizioni, rendono il chiedere l'elemosina un vero e proprio reato.

Più che chiedere l'elemosina in sé e per sé, a configurare reato possono essere le modalità con le quali ciò avviene.

Ad esempio, sfruttare anziani o disabili per far loro chiedere l'elemosina può configurare il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù, di cui all'articolo 600 del codice penale. Ancora: chiedere in maniera insistente soldi può integrare il reato di violenza privata di cui all'articolo 610 c.p. e utilizzare animali può rappresentarne una forma di maltrattamento penalmente rilevante ai sensi dell'articolo 544-ter c.p. 

Occorre in ogni caso mettere in evidenza che, senza degenerare e far sfociare necessariamente il comportamento nell'area penale, molti regolamenti comunali vietano espressamente l'accattonaggio, con la conseguenza che chi lo pratica potrebbe essere sottoposto quantomeno a sanzione amministrativa.

Certamente il problema nelle strade di molte città italiane è evidente e va gestito, ma i modi per farlo sono diversi: l'importante è non dimenticare mai che di mezzo ci sono delle persone (spesso in difficoltà) e che, pertanto, la questione va gestita con le dovute attenzioni.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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