La fecondazione eterologa in Italia è disciplinata dalla legge n. 40/2004, modificata dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 162/2014 e n. 96/2015 che hanno rimosso importanti limiti di accesso a questa tecnica

Cos'è la fecondazione eterologa

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La fecondazione eterologa è una forma di procreazione medicalmente assistita (PMA) che consiste in un programma di fecondazione in vitro utilizzando gameti, spermatozoi od ovociti estranei alla coppia interessata alla nascita.

Il ricorso alla fecondazione eterologa può essere motivato da sterilità maschile (in questo caso si parla di semedonazione) o da infertilità femminile (in questo caso la donazione ha ad oggetto gli ovociti).

Perché si ricorre alla fecondazione eterologa?

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Si ricorre alla fecondazione eterologa pertanto e come appena anticipato, quando uno dei partner è sterile e non riesce, quindi, a procreare. Con tale trattamento, infatti, si tenta di arrivare alla gravidanza utilizzando gli ovuli, gli spermatozoi o i gameti di un donatore.

Normativa di riferimento

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In Italia, la normativa di riferimento in materia di fecondazione assistita è rappresentata dalla legge numero 40 del 19 febbraio 2004, così come modificata da due sentenze della Corte Costituzionale:

  • la n. 162 del 9 aprile del 2014;
  • la n. 96 del 14 maggio 2015.

La legge all'art. 1 precisa di consentire la procreazione medicalmente assistita, precisando tuttavia che il ricorso a questa tecnica è consentito solo nel caso in cui non vi siano altri metodi capaci di eliminare le cause di sterilità o infertilità.

La legge sancisce quindi i principi generali in materia di procreazione medicalmente assistita e detta le disposizioni che regolamentano l'accesso alle tecniche imprescindibili per la tutela del nascituro e dell'embrione e quelle che identificano i criteri che devono rispettare le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione.

Il tutto senza dimenticare di chiarire quali divieti generali vigono per la fecondazione assistita e quali sanzioni sono poste a loro presidio.

L'intervento della Corte costituzionale

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Nella sua originaria formulazione, la legge 40 vietava nel nostro paese il ricorso alla fecondazione eterologa, consentendo solo la procreazione medicalmente assistita con l'utilizzo di ovuli, spermatozoi o gameti dei partner interessati.

Tale divieto, tuttavia, è stato superato dalla sentenza numero 162/2014 con la quale la Consulta ha, appunto, dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3 (nella parte in cui stabilisce per la coppia il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili), 9, commi 1 e 3 (limitatamente al richiamo fatto dallo stesso al predetto divieto) e 12, comma 1, della legge 40.

La sentenza successiva, ossia la n. 96/2015 è andata ancora oltre, dichiarando "l'illegittimita? costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravita? di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita? e sull'interruzione volontaria della gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche.

Tecniche di fecondazione

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Oggi in Italia la fecondazione eterologa è realizzata con tre diverse tecniche.

La tecnica di primo livello consiste nell'inserimento di liquido seminale nella cavità uterina.

La tecnica di secondo livello prevede interventi più invasivi quali la Fivet, fertilizzazione in vitro con trasferimento di embrioni, e l'Icsi, inserimento di un singolo spermatozoo direttamente, tramite a una micro pipetta, nell'ovocita.

La tecnica di terzo livello è quasi inutilizzata e prevede la fecondazione in vivo tramite anestesia totale da parte della donna.

Accesso alla fecondazione eterologa

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Per accedere alla fecondazione eterologa è necessario sottoporsi a tutta una serie di esami di verifica di infertilità assoluta di almeno uno dei partner.

Per quanto riguarda la donna, ad esempio, si giustifica la fecondazione in vitro eterologa nei seguenti casi: abortività ripetuta, patologie genetiche di coppia, età materna avanzata, falliti tentativi di fecondazione in vitro, riduzione drastica della riserva ovarica.

I richiedenti devono essere maggiorenni, conviventi in modo stabile o sposati, in età potenzialmente fertile ed entrambi viventi.

Donatori

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La disciplina relativa ai donatori è contenuta nel DPR n. 131/2019 che contiene: "Regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE della commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani."

Esso stabilisce che i donatori possono essere gli uomini tra i 18 e i 40 anni e le donne tra i 20 e i 35 anni. I risultati migliori si ottengono con ovociti di donne con età compresa tra i 25 e i 32 anni.

Le regole fondamentali per i donatori di sesso maschile sono le seguenti: "Le cellule riproduttive donate da un medesimo donatore non possono determinare più di dieci nascite. Tale limite può essere derogato esclusivamente nei casi in cui una coppia, che abbia già avuto un figlio tramite procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, intenda sottoporsi nuovamente a tale pratica utilizzando le cellule riproduttive del medesimo donatore."

Per quanto riguarda invece le donne il DPR stabilisce che: "La donatrice di ovociti non può essere sottoposta ad un numero di cicli di stimolazioni ovariche superiore a sei. In ogni caso, a tutela della salute della donatrice devono essere previsti specifici monitoraggi periodici."

Ovviamente, al fine di scongiurare la trasmissione di malattie i donatori devono sottoporsi, prima di effettuare la donazione, a tutta una serie di accertamenti clinici, informazioni che la coppia ricevente ha il diritto di conoscere per avere la garanzia dell'assenza di patologie per il nascituto.

Costi

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Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, anche le strutture pubbliche stanno eseguendo questo trattamento, il cui prezzo del ticket varia da regione a regione.

Il DPCM del 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti e aggiornati i LEA, ossia i livelli essenziali di assistenza, si è stabilito infatti, all'art. 49 che: "Il Servizio sanitario nazionale garantisce la selezione dei donatori di cellule riproduttive e l'attività di prelievo, conservazione e distribuzione delle cellule, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2006/17/CE, come modificata dalla direttiva 2012/39/UE e dai successivi decreti di recepimento. Le coppie che si sottopongono alle procedure di procreazione medico assistita eterologa contribuiscono ai costi delle attivita', nella misura fissata dalle regioni e dalle province autonome."

I costi aumentano ovviamente se si decide di rivolgersi a cliniche private specializzate, che in genere forniscono su richiesta le tariffe applicate per ogni singola e diversa prestazione, compresi gli esami diagnostici e i controlli. In questi casi non è difficile che i costi siano di diverse migliaia di euro.


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