Il ruolo di tale soggetto resta limitato alla gestione degli interessi patrimoniali del beneficiario e non si estende automaticamente alla cura della persona

di Valeria Zeppilli - L'amministratore di sostegno è quella figura alla quale il nostro ordinamento assegna il compito di aiutare le persone, che non siano in grado di provvedervi autonomamente, a gestire i propri interessi patrimoniali.

È fondamentale, tuttavia, ricordare che il ruolo dell'amministratore resta a ciò limitato e non può estendersi invece sino al punto di ricomprendere anche la cura della persona o la garanzia rispetto ai beni della vita e dell'incolumità individuale del soggetto posto sotto la sua assistenza.

L'amministratore di sostegno, insomma, non può essere incriminato per abbandono di incapaci.

Del resto, come ricordato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 7974/2016 depositata il 26 febbraio (qui sotto allegata), il delitto di abbandono di persone minori o incapaci va considerato come un reato proprio che, quindi, può essere commesso solo da un soggetto che rivesta una posizione di garanzia nei confronti del minore o dell'incapace.

L'amministratore di sostegno, invece, ha di certo un dovere di relazionare periodicamente sull'attività che svolge e sulle condizioni di vita personale e sociale del soggetto che beneficia della sua opera. Tuttavia, ciò non vuol dire che il suo compito possa dirsi esteso anche alla cura della persona, salvo apposite previsioni del decreto di nomina.

Dato che nel caso di specie mancava qualsiasi richiamo al decreto del giudice tutelare, in forza di tutto quanto detto la Cassazione ha quindi accolto il ricorso proposto da un amministratore di sostegno avverso la sentenza con la quale egli era stato condannato per abbandono di incapace per aver omesso di accudire la donna sottoposta alla sua amministrazione per un fine settimana, finché la stessa non venne trovata in pessime condizioni igieniche e priva di cibo e bevande.

La sentenza di condanna, più nel dettaglio, va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Corte di cassazione testo sentenza numero 7974/2016
Valeria Zeppilli

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