Cassato il provvedimento che aveva applicato l'art. 58 T.U. sulle spese di giustizia. Va verificata l'esistenza di usi locali

di Lucia Izzo - Il compenso per il custode giudiziario può essere stabilito anche secondo gli usi locali.

Più precisamente, "per i compensi del custode di beni sottoposti a sequestro penale, qualora il compendio non rientri in nessuna delle categorie di beni indicati nel d.l. n. 265/2006, il giudice può applicare in via analogica la disciplina dettata per casi analoghi o, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, sulla base degli usi locali non essendo più applicabile l'art. 276 del d.P.R. n.115/2002".


Lo ha deciso la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza 25651/2015 (qui sotto allegata).

Il ricorrente, custode giudiziario di beni sottoposti a sequestro penale, impugna l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva liquidato un compenso pari a euro 30.723,88 per i beni in custodia sottoposti a sequestro preventivo ed euro 2.247,00 per la custodia di veicolo,  ritenendo applicabile l'art. 58 del T.U. sulle spese di giustizia e richiamando giurisprudenza sulla liquidazione a vacazioni come per gli ausiliari del giudice.


A sua difesa, l'uomo deduce che il compenso spettante al custode giudiziario di un ingente patrimonio dovrebbe essere identico a quello liquidabile nel caso di sequestro di una sola unità immobiliare, come stabilito dal d.P.R. 115/2002.


Gli Ermellini non ignorano che "va applicato il criterio delle vacazioni non solo quando manca una specifica previsione, ma anche in relazione alla natura dell'incarico e la decisione di applicare il criterio a tempo anziché a percentuale è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata".

Tuttavia, evidenzia la Corte, "con riferimento specifico al custode, per immobili sottoposti ad esecuzione forzata, fino a quanto non fossero state emanate le tabelle di cui all'art. 59 d.P.R. n. 115/2002 è stata prevista la determinazione in base alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità, ove esistenti, ovvero secondo gli usi locali ed in mancanza ai sensi dell'art. 2233, comma 2, c.c."


Più specificatamente, per i compensi destinati al custode di beni sottoposti a sequestro penale , il giudice può applicare in via analogica la disciplina per casi analoghi o sulla base di usi locali.

Il criterio adottato nel caso di specie dal provvedimento impugnato non è condivisibile e il giudice di rinvio dovrà verificare l'esistenza di usi locali o fare riferimento alla disciplina codicistica valutando l'opera prestata.

Cass., II sez. civ. sent. 25651/2015

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