L'esito positivo del controllo è di per sé idoneo a provare la sussistenza dello stato di ebbrezza
di Valeria Zeppilli - Se l'imputato vuole far valere dei vizi nella strumentazione con la quale è stato sottoposto ad alcoltest, l'onere della prova grava su di lui. E l'assenza di omologazione dello strumento, o, addirittura, la sua mancanza non rilevano a tal fine.

A chiarirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 48840 depositata il 10 dicembre 2015 (qui sotto allegata).

Sembra, insomma, che l'alcoltest sia di per sé infallibile.

Più nel dettaglio, i giudici, nella pronuncia in esame, hanno sottolineato che l'esito positivo del controllo è idoneo a provare la sussistenza dello stato di ebbrezza, ai fini e per gli effetti dell'affermazione di responsabilità per la contravvenzione di cui all'articolo 186 del codice della strada.

Su tale presupposto è semmai l'imputato a dover fornire la prova contraria, attraverso la dimostrazione di vizi o errori di strumentazione o metodo di esecuzione.

La Corte, nella medesima pronuncia, ha anche ricordato che, invece, il superamento delle soglie del tasso alcolemico consentite per la guida rappresenta una presunzione assoluta di stato di ebbrezza.

Essa non ammette, insomma, la prova contraria.

In ogni caso, comunque, il tema circa l'inidoneità dell'apparecchio e l'inattendibilità del test non può essere devoluto per la prima volta in Cassazione.

Il ricorso dell'uomo, fermato ubriaco alla guida, è stato quindi dichiarato inammissibile dalla Corte e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Corte di cassazione testo sentenza numero 48840/2015
Vedi anche:
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- Alcoltest: raccolta di articoli e sentenze
Valeria Zeppilli

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