Confermata la condanna ex art. 612-bis c.p. per avere il corteggiamento assillante dell'uomo provocato ansia e paura nella vittima

di Marina Crisafi - Un settantenne si innamora della vicina di casa, una giovane donna, sposata e per giunta amica di sua figlia. L'anziano "latin lover" comincia così un lungo corteggiamento fatto di messaggi romantici, frasi sussurrate ovunque, persino al parco dove si trovava con i figli e in chiesa.

Tali condotte però appaiono eccessive e provocano ansia e paura nella donna, la quale, rimasti senza esito i tentativi di far desistere l'uomo dal suo comportamento, portano inevitabilmente alla querela e alla condanna per stalking da parte dei giudici di merito. Condanna confermata ora anche dalla Cassazione, con sentenza n. 45453/2015 depositata il 13 novembre scorso (qui sotto allegata).

Per gli Ermellini infatti non regge la linea seguita dalla difesa secondo la quale le condotte poste in essere dall'imputato si sarebbero sostanziate solo in un corteggiamento", sebbene eccessivo.

La quinta sezione penale ricorda preliminarmente che la ratio che ha spinto il legislatore ad introdurre la fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p. è proprio quella di "colmare un vuoto di tutela ritenuto inaccettabile" rispetto a condotte che ancorché non violente, recano un apprezzabile turbamento nella vittima; intendendo pertanto in qualche modo "anticipare la tutela della libertà personale e dell'incolumità fisico-psichica attraverso l'incriminazione di condotte che, precedentemente, parevano sostanzialmente inoffensive e, dunque, non sussumibili in alcuna fattispecie penalmente rilevante o in fattispecie per così dire minori, quali la minaccia o la molestia alle persone".

E persecutorio è da ritenersi l'atteggiamento dell'imputato nel caso di specie, reiterato peraltro in più occasioni (in un arco di tempo ristretto) che hanno provocato un progressivo accumulo del disagio nella vittima, degenerato, come evidenziato dai giudici di merito, in uno stato di prostrazione psicologica capace di modificare le proprie abitudini di vita, costringendola a causa delle morbose attenzioni ad uscire sempre accompagnata anche per espletare le normali attività quotidiane.

Per cui nessun dubbio, da piazza Cavour, sul rigetto del ricorso e la conferma della condanna dell'anziano latin lover.

Cassazione, sentenza n. 45453/2015

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