I genitori, i tutori e i precettori sono responsabili per i fatti illeciti commessi dai figli, allievi e apprendisti, i primi per culpa in vigilando ed educando, i secondi per una culpa in vigilando qualificata

L'art. 2048 del codice civile

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La responsabilità di genitori, tutori, precettori e maestri d'arte è regolamentata, nel nostro ordinamento, dall'articolo 2048 del codice civile.

In esso sono contenute due diverse discipline, a seconda che il soggetto interessato sia il padre, la madre o il tutore oppure si tratti dei precettori e dei maestri d'arte.

I primi, infatti, sono responsabili del danno cagionato dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette alla loro tutela, che abitano con essi. Tale disciplina si applica anche all'affiliante.

Per i precettori e per coloro che insegnano un mestiere o un'arte, invece, la sfera di operatività della responsabilità è ovviamente più circoscritta nel tempo: essi, infatti, rispondono del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti solo quando questi sono sotto la loro vigilanza.

Tutti, in ogni caso, sono liberati dalla responsabilità esclusivamente nel caso in cui provino di non aver potuto impedire il fatto illecito.

La differenza delle fattispecie contemplate però dai primi due commi dell'art. 2048 c.c. vengono evidenziati e chiariti dalla Cassazione n. 2334/2018 nei seguenti termini: "Il primo comma disegna quella che tradizionalmente viene qualificata come responsabilità per culpa in educando senza peraltro indicare che cosa genitori (e tutori) abbiano fatto, rectius, omesso di fare affinché la responsabilità insorga, tutto essendo incluso implicitamente nella qualità genitoriale da un lato e filiale dall'altro; e il secondo comma, invece, indica expressis verbis che cosa non è stato fatto, cioè la "vigilanza". Notoriamente, anche i genitori sono gravati di un onere di vigilanza dei figli minorenni; ma è evidente che la "vigilanza" del secondo comma è di contenuto specifico, in quanto si rapporta alla cognizione culturale e tecnica che viene trasferita dai responsabili ai loro "allievi e apprendisti"."

La giurisprudenza della Corte di Cassazione

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Nonostante quanto stabilito in via generale, non sempre la configurabilità in concreto di tale forma di responsabilità è risultata di agevole individuazione.

Così, un ruolo fondamentale nella costruzione della disciplina dell'istituto è stato svolto dalla giurisprudenza di legittimità che, intervenendo su svariate questioni dubbie, ha tentato di fare chiarezza su tale disciplina.

Prova difficile per il precettore

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Un primo aspetto interessante sul quale la Corte di Cassazione si è pronunciata è quello inerente l'onere della prova liberatoria rispetto alla presunzione di responsabilità del precettore, che si presente particolarmente difficoltosa. Per liberarsi dalla responsabilità lo stesso deve infatti dimostrare che nessun altro precettore diligente, al pari di lui, ai sensi dell'art. 1776 c.c., nella stessa situazione, avrebbe potuto evitare l'evento.

A stabilirlo è stata la Cassazione n. 14216/2018 la quale ricorda come l'art. 2048 cc. al terzo comma dipone che in caso di illecito commesso dall'apprendista, il maestro d'arte o il precettore devono dimostrare di non aver potuto impedire l'evento. In pratica spetta loro dimostrare che il fatto che ha prodotto il danno era imprevedibile e quindi che lo stesso si è configurato come un caso fortuito. Solo un fatto che non si può prevenire o evitare infatti libera dalla colpa. Nel caso però di un precettore o di un maestro d'arte, il criterio di valutazione della colpa è quello della diligenza professionale di cui all'art. 1176 c.c. comma 2.

"Tale criterio consiste nel comparare la condotta effettivamente tenuta dal preteso responsabile con quella che avrebbe tenuto, al suo posto, eiusdem generis et condicionis: ovvero il maestro d'arte serio, coscienzioso ed avveduto."

Concetto che è stato ripreso in parte dalla Cassazione n. 19110/2020 chiarendo che "Si assume, infatti, che l'art. 2048, comma secondo, cod. civ. porrebbe una presunzione di responsabilità a carico dei maestri e precettori operante per il solo fatto che l'evento dannoso si sia verificato nel tempo in cui gli allievi o apprendisti sono sottoposti alla loro vigilanza, tale per cui al danneggiato incomberebbe solo l'onere di provare che l'evento dannoso si è verificato in tale contesto temporale ed ai convenuti, per superare detta presunzione, quello invece di dimostrare che l'evento non è dipeso dal fatto illecito degli allievi o apprendisti o, in alternativa, di non aver potuto impedire il fatto."

Educazione dei genitori difficile da provare

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Per la Corte di Cassazione i genitori sono liberati dalla responsabilità su loro gravante ai sensi dell'art. 2048 c.c. solo se riescono a dimostrare di aver educato il figlio minore con loro convivente in misura sufficiente ed adeguata alla convivenza civile, in relazione all'ambiente che lo stesso frequenta, alle sue consuetudini giornaliere e alla sua personalità.

Per dimostrare di avere educato adeguatamente il figlio però occorre dimostrare di aver adempiuto completamente al dovere educativo gravante sui genitori ai sensi dell'art. 147 c.c. Onere che non può però considerarsi adempiuto solo dando al figlio delle regole o dei modelli di comportamento, ma insegnando soprattutto il rispetto e fornendogli tutti quegli strumenti capaci di aiutarlo a costruire, nel tempo, relazioni stabili e necessarie anche allo sviluppo della sua personalità.

Per questo la Cassazione, con la sentenza n. 13752/2022 ha condannato due genitori per colpa in educando e vigilando a risarcire i danni che il figlio minorenne ha cagionato ad una adolescente, vittima di violenza sessuale da parte del giovane imputato. Nel caso di specie la condanna è arrivata proprio perché era evidente, dalla condotta aggressiva del giovane, che lo stesso aveva ricevuto degli input educativi negativi, in base ai quali i rapporti venivano concepiti dallo stesso come fondati sulla violenza e la sopraffazione.


Vedi anche la guida La responsabilità scolastica

Valeria Zeppilli

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