Il danneggiamento è un comportamento che fino a qualche tempo fa era sempre reato, mentre oggi è penalmente rilevante solo se aggravato

Cos'è il danneggiamento

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Il danneggiamento è quel comportamento che si estrinseca nel distruggere, deteriorare, disperdere o rendere inservibile - in maniera totale o parziale - un bene mobile o immobile altrui oppure di pubblica utilità.

Più in generale, può dirsi che integrano la condotta del danneggiare tutti gli atti materialmente o funzionalmente offensivi di oggetti che non sono di proprietà esclusiva dell'agente.

Depenalizzazione

Fino a non molto tempo fa, l'articolo 635 c.p. puniva come illecito penale in generale il cd. danneggiamento. Con il decreto legislativo n. 7/2016, tuttavia, il nostro legislatore ha posto in essere una massiccia opera di depenalizzazione che ha coinvolto diverse fattispecie di reato, che non costituiscono più illeciti penali ma sono oggi puniti con delle semplici sanzioni civili.

Tra di esse rientra anche il danneggiamento, o meglio il danneggiamento semplice. Il danneggiamento aggravato, invece, anche a seguito della recente riforma è rimasto nell'area del penalmente rilevante.

Vediamo in cosa consiste l'una e l'altra ipotesi e quando, quindi, il danneggiamento è reato.

Danneggiamento semplice

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Alla luce della depenalizzazione del 2016, il "semplice" atto del danneggiare oggetti che non sono di proprietà esclusiva dell'agente non ha più rilevanza penale, ma rappresenta un'ipotesi di illecito amministrativo.

Esso è punito con una sanzione civile compresa tra 100 euro e 8mila euro.

Per fare qualche esempio, ci si riferisce ai casi in cui oggetto del danneggiamento siano dei beni personali (come ad esempio il telefonino) o dei veicoli non parcheggiati sulla pubblica via o in parcheggi pubblici. Ci si riferisce, ancora e a titolo meramente esemplificativo, ai bagagli e alle piante del vicino.

Danneggiamento aggravato

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Le ipotesi di danneggiamento aggravato, invece, come detto, restano delle ipotesi di reato e, quindi, sono ancora penalmente rilevanti.

Ci si riferisce, in particolare, ai casi in cui l'azione è commessa:

  • con violenza o minaccia alla persona;
  • in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o di sciopero o dell'interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;
  • su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di culto o su cose di interesse storico-artistico o su immobili sia in costruzione che in ristrutturazione o su altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625 c.p. (cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, cose sottoposte a sequestro o pignoramento; cose esposte alla pubblica fede, cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza);
  • su opere destinate all'irrigazione;
  • sopra piante di viti, alberi, arbusti fruttiferi, boschi, selve, foreste, vivai forestali;
  • su attrezzature ed impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Pene e aspetti procedurali

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Le ipotesi di danneggiamento che restano reato sono punite con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

La sospensione condizionale della pena, inoltre, è subordinata a due condizioni alternative:

  • eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato
  • prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, se il condannato non si oppone, per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa.

Chi può commettere il reato di danneggiamento?

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Il danneggiamento resta un reato c.d. "comune", nel senso che chiunque può divenire soggetto attivo della relativa fattispecie - tranne, ovviamente, colui il quale sia unico proprietario del bene.

Elemento psicologico del reato

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Dal punto di vista soggettivo, è il dolo generico l'elemento psichico richiesto per l'integrazione della fattispecie: è necessario, cioè, che il danneggiante avesse, al momento della commissione del fatto, sia la coscienza e volontà di aggredire il bene, sia la consapevolezza che tale bene appartenesse ad altri. Mentre non rileva ai fini della qualificazione del dolo, lo scopo specifico di nuocere (cfr., a proposito, Cassazione penale, sezione II, sentenza 13 aprile 2007, n. 15102).

Il Legislatore ha ritenuto di non punire le condotte lesive di beni, poste in essere a mero titolo di colpa.

Giurisprudenza sul reato di danneggiamento

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Riportiamo qui di seguito alcune sentenze rilevanti in materia di danneggiamento.

Cassazione penale sezione II sentenza del 17/07/2020 n. 23787

Il reato di danneggiamento mediante deterioramento è configurabile soltanto quando la cosa che ne costituisce oggetto sia ridotta in
uno stato tale da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole.

Cassazione penale sezione II sentenza del 29/10/2019 n. 48615

E' qualificabile come danneggiamento lo sfregio, mediante uso di una chiave, della carrozzeria di un'autovettura, siccome costituente non una semplice alterazione estetica, facilmente rimuovibile con una ripulitura, ma una lesione non temporanea o superficiale dell'integrità del veicolo, in quanto idonea a diminuire immediatamente la protezione del medesimo dai fenomeni atmosferici e di ossidazione.

Cassazione penale sezione II sentenza del 23/10/2014 n. 47705

In tema di danneggiamento, integra il reato di cui all'art. 635 c.p. la forzatura di una serratura, in quanto arreca alla cosa un danno di natura irreversibile - sebbene riparabile ad opera dell'uomo - e una modificazione funzionale e strutturale, non irrilevante neppure sotto il profilo economico.

Cassazione penale sezione V sentenza del 21/05/2014 n. 38574

Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p. si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 c.p., in quanto il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, dando così luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa mentre il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della "res aliena", il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile. (Fattispecie di alterazione dello stato dei luoghi in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di danneggiamento).

Cassazione penale sezione II sentenza del 22/09/2010 n. 37889

Non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato ex art. 635, comma 2 n. 3 c.p., in relazione all'ipotesi di cui all'art. 625, comma 1 n. 7 c.p. (fatto commesso su cose destinate a uso pubblico esposte alla pubblica fede), lo sfondamento della vetrata di un bar in presenza del suo titolare, in quanto tale aggravante non è configurabile qualora la cosa sia custodita in modo diretto e continuo dal proprietario del bene. (La Corte ha altresì rilevato che, al riguardo, non assume rilievo il comportamento dell'agente che, a seguito di mossa repentina, riesca ugualmente a danneggiare la cosa custodita, in quanto deve presumersi, salvo prova contraria, che il proprietario, esercitando la custodia in modo diretto e continuo, sia in grado, usando tutti gli accorgimenti e la diligenza del caso, di impedire l'evento).

Guida aggiornata a marzo 2021


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