Nel testo della sentenza un chiarimento sull'incidenza dell'assegnazione della casa coniugale sulla regolazione dei rapporti economici
L'arroganza spesso nasconde una debolezza: il timore del confronto con chi potrebbe mettere in discussione la propria immagine e il proprio punto di vista. Ma è altrettanto vero che nell'ambito di un rapporto di coppia ogni forma di prepotenza rischia di portare a una crisi irreparabile. Ma quali sono le conseguenze sul piano legale?

La Corte di Cassazione, con una sentenza del 2013 (la n. 1239 qui sotto allegata) ha spiegato che se il marito ha un atteggiamento arrogante nei confronti della moglie, a lui può essere addebitata la separazione.

Nel caso di specie oltretutto l'arroganza del marito è risultata particolarmente odiosa dato che la ex moglie risultava essere disabile e lui si era anche concesso una relazione extraconiugale con la domestica. Come se non bastasse l'uomo aveva abbandonato la casa coniugale senza aver fornito la prova che la crisi fosse da addebitare ad altra causa (diversa quindi dalla sua relazione extraconiugale). 


E così la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che, in considerazione della condizione di disabilità della moglie, hanno ritenuto di poter determinare l'importo dell'assegno di mantenimento in due diverse misure: in Euro 1.500 fino al rilascio della casa coniugale da parte della ex moglie e in Euro 3.000 dopo il rilascio per andare ad abitare in una casa adeguata alla sua infermità. 

Ai sensi dell'art. 155 quater codice civile (disposizione inserita dall'art. 1, comma 2, l. 8 febbraio 2006, n. 54), infatti, il godimento della casa coniugale è attribuito, tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, così come vuole la norma e così come la giurisprudenza di legittimità ha ampiamente confermato, ma l'assegnazione viene comunque considerata nella regolazione dei rapporti economici tra i coniugi

Consulta testo sentenza n. 1239/2013

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