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57. Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni
di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dellarticolo 10 del
predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero
41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione
di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per
le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per
la previsione di cui allarticolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460. Nella tabella A, parte III, allegata al citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione
effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle
imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di
cui allarticolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della
legge 5 agosto 1978, n. 457». 58. Allarticolo 6, comma 3, della legge 13 maggio
1999, n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) a
società che svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi da altra
società controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante, ai
sensi dellarticolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile». 59.
Allarticolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 241, dopo
le parole: «ai centri» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dallanno
2006, agli iscritti nellAlbo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di cui allarticolo 1, comma 4, e allarticolo 78 del decreto
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