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le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dallattuazione delle norme dei commi da 30 a 61 e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 54. Allarticolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 37 è sostituito dal seguente: «37. Lefficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate da adottare entro il 1º giugno 2008»; b) dopo il comma 37 è inserito il seguente: «37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui allarticolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1º gennaio 2008 devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nellesercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dallarticolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale». 55. Laliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui ... |
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