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degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare lopportunità di
effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità. 29.
Lefficacia dei commi da 21 a 28 è subordinata, ai sensi dellarticolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, allautorizzazione
della Commissione europea. 30. A decorrere dal periodo dimposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo dimposta
in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito
dimposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di
ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei
commi da 31 a 61. La misura del 10 per cento è elevata al 15 per cento qualora i
costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università
ed enti pubblici di ricerca. 31. Ai fini della determinazione del credito
dimposta i costi non possono, in ogni caso, superare limporto di 15 milioni di
euro per ciascun periodo dimposta. 32. Il credito dimposta deve essere
indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla
formazione del reddito né della base imponibile dellimposta regionale sulle
attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui
redditi e dellimposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo
dimposta in cui le spese di cui al comma 30 sono state sostenute; leventuale
eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dellarticolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal
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