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periodo dimposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito dimposta secondo le modalità di cui ai commi da 22 a 29. 22. Il credito dimposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. 23. Ai fini del comma 21, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di: a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nellattivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dellarticolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 21; b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dellimpresa, limitatamente alle piccole e medie imprese; c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per lattività svolta nellunità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo dimposta. 24. Il credito dimposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 23 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo dimposta, relativi alle medesime categorie dei beni dinvestimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dellinvestimento agevolato effettuati nel periodo dimposta della loro ... |
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