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informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici allAgenzia
del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti nellatto di indirizzo
di cui al comma 4, definisce annualmente le relative modalità attuative,
comunicandole alle predette amministrazioni. 9. Dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 8, sono abrogati il comma 9 dellarticolo 55 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché il comma 4 dellarticolo 62
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 10. Al fine di favorire la
razionalizzazione e la valorizzazione dellimpiego dei beni immobili dello
Stato, nonché al fine di completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni
immobili del demanio e del patrimonio di cui allarticolo 65 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, lAgenzia del
demanio, ferme restando le competenze del Ministero per i beni e le attività
culturali, individua i beni di proprietà dello Stato per i quali si rende
necessario laccertamento di conformità delle destinazioni duso esistenti per
funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione di legittimità per le
costruzioni eseguite, ovvero realizzate in tutto o in parte in difformità dal
provvedimento di localizzazione. Tale elenco è inviato al Ministero delle
infrastrutture. 11. Il Ministero delle infrastrutture trasmette lelenco di cui
al comma 10 alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il
termine di cui allarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di conformità e di
compatibilità urbanistica con i comuni interessati. In caso di presenza di
vincoli, lelenco è trasmesso contestualmente alle amministrazioni competenti
alle tutele differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine
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