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del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1º ottobre 2007 specifiche modalità dinterscambio in grado di garantire laccessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità dinterscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e lunitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nellambito del sistema pubblico di connettività. 5. LAgenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio allutenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. Lassegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco. 6. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, lAgenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente lesito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro delleconomia e delle finanze. Art. 15. (Disposizioni in materia di immobili) 1. Alla lettera a) del comma 2 dellarticolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: «protezione civile» sono inserite le seguenti: «e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività ... |
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