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sono sostituite dalle seguenti: «sono a carico, in solido, dellesecutore materiale e del committente responsabile»; b) al comma 19, il terzo periodo è soppresso. 22. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dellufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dellente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dellarticolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dellarticolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative allefficacia del verbale di accertamento. 23. I poteri di cui al comma 22 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali. 24. Le funzioni di cui al comma 22 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dellente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità. 25. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dallautorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e ... |
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