|
|
organizzato a cura dellente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.
3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dellente
locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento
diretto dellente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi
dellarticolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può
farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti. 4. Gli enti locali,
relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti,
nonché allaccertamento dufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi
versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata
con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di
accertamento in rettifica e dufficio devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni
amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 5. Gli avvisi
di accertamento in rettifica e dufficio devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la
motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal
contribuente, questo deve essere allegato allatto che lo richiama, salvo che
questultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono
contenere, altresì, lindicazione dellufficio presso il quale è possibile
... Pagina Precedente Pagina Seguente |