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redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie e previo versamento forfetario della somma di 12.000 euro. Le rivendite assegnate non sono soggette al triennio di esperimento previsto dal quinto comma dellarticolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. 11. Le disposizioni di cui al comma 10 hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 12. Allarticolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, le parole: «nei sette anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei nove anni successivi». 13. I termini di cui allarticolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati, rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per lanno 2004 e al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per lanno 2005. 14. Allarticolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «, a 1.000 milioni di euro per lanno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2007». 15. A decorrere dallanno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 16, per ciascun fabbricato deve essere specificato, oltre allindirizzo, lidentificativo dellimmobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno, nonché limporto dellimposta comunale sugli immobili pagata nellanno precedente. 16. La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui allarticolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in relazione ai periodi dimposta in corso al ... |
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