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14 maggio 2005, n. 80, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici allestero, di cui allarticolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è incrementato di non più di 65 unità. 790. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa: a) manutenzione degli immobili; b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale; c) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dellufficio consolare interessati. 791. Al Fondo speciale di cui al comma 790 affluiscono: a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità; b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati con soggetti pubblici e privati. Tali contratti devono escludere forme di conflitto di interesse tra lattività pubblica e quella privata. 792. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 790. 793. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è ridotta di 60 milioni di euro a decorrere dallanno 2007. 794. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, laddizionale sui diritti dimbarco sugli aeromobili, di cui allarticolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dallanno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle ... |
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