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Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero delleconomia e delle finanze, tramite lufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione. 783. Larticolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 5. - (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunità internazionale). 1. I crediti daiuto accordati dallItalia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi: a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte; b) di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire lefficace partecipazione italiana a dette iniziative». 784. Il Ministero degli affari esteri si avvale dellAgenzia del demanio per la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato allestero, procedendo alla relativa ricognizione, alla stima, nonché, previa analisi comparativa di costi e benefìci, alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione. 785. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base del piano di cui al comma 784, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite dellAgenzia del demanio. 786. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi indicati nellaggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato allUnione ... |
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