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lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di
regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di
presentazione dellistanza medesima. 701. Laccordo sindacale di cui al comma
700, da allegare allistanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di
lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la
sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto
della procedura dettata dalla normativa vigente, leffetto conciliativo di cui
agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai
diritti di natura retributiva, e a quelli ad essi connessi e conseguenti
derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi
in essa indicati, nonché ai diritti di natura risarcitoria per i periodi
medesimi. 702. Ai fini del comma 699 si applica il termine di prescrizione
quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo
oggetto di regolarizzazione di cui al comma 700. Laccesso alla procedura di cui
ai commi da 699 a 708 è consentito anche ai datori di lavoro che non siano stati
destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi
concernenti il pagamento dellonere contributivo ed assicurativo evaso o le
connesse sanzioni amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti sono
comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma
703. In ogni caso laccordo sindacale di cui al comma 701 comprende la
regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le
stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di
accertamenti ispettivi. 703. Alladempimento degli obblighi contributivi e
assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro
oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento
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