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2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81,
si applicano, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione,
ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari
aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni
straordinaria, nel limite complessivo di 6.000 unità, a favore di imprese o
gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano
stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
nel periodo dal 1º gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Alle imprese sottoposte
alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono riservate 1.000 delle unità indicate nel
periodo precedente. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi
quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese
per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla
mobilità in base al presente comma si applicano, ai fini del trattamento
pensionistico, le disposizioni di cui allarticolo 11 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e della tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, come sostituita dalla citata legge n. 724 del 1994, nonché le
disposizioni di cui allarticolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b),
e 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le
imprese o i gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente
disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale entro il 31 marzo 2007. Per lattuazione del presente comma è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per lanno 2007, di 59 milioni di euro
per lanno 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere dallanno 2009. 697. In
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