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interministeriale previsto dallarticolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore lobbligo di comunicazione allINAIL di cui allarticolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuare esclusivamente attraverso strumenti informatici. 691. Al comma 5 dellarticolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dallarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «e-bis) trasferimento del lavoratore; e-ter) distacco del lavoratore; e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; e-quinquies) trasferimento dazienda o di ramo di essa». 692. Il comma 6 dellarticolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dai seguenti: «6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dellassolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dellIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dellIstituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della prefettura-ufficio territoriale del Governo. 6-bis. Il comma 5 dellarticolo 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è abrogato. 6-ter. Allarticolo ... |
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