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regione interessata, limitatamente allesercizio 2007, le convenzioni stipulate,
anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili,
direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attività socialmente
utili (ASU) e per lattuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di
misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU
nella disponibilità degli stessi enti da almeno un triennio, nonché ai soggetti,
provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate
in vigenza dellarticolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997,
n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva
stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette
convenzioni, il termine di cui allarticolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al presente comma,
il Fondo per loccupazione, di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, è rifinanziato di 50 milioni di euro per lanno 2007. 675. Le
disposizioni di cui allarticolo 13, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in
pagamento dal 1º gennaio 2007. 676. Al fine di coordinare specifici interventi
di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, lobbligo di
fornitura dei dati gravante sulle società e sugli enti di cui allarticolo 44,
comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è esteso alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. 677. I dati di cui al comma 676
sono messi a disposizione, con modalità definite da apposite convenzioni, del
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