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delle spese sostenute per gli interventi a tutela dellambiente marino conseguenti a danni provocati dai soggetti di cui al primo comma dellarticolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare applica il tariffario internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori (SCOPIC). 635. Il secondo comma dellarticolo 14 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente: «Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui allarticolo 12 sono versate allentrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate nella misura del 50 per cento con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare per le attività di difesa del mare dagli inquinamenti». 636. Per lattuazione di un programma triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 637. Nelle aree naturali protette lacquisizione gratuita delle opere abusive di cui allarticolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione ovvero, in assenza di questi, a favore dei comuni. Restano confermati gli obblighi di notifica al Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare degli accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come anche le procedure e le modalità di demolizione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 638. Restano altresì confermate le competenze delle regioni a statuto ... |
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