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legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite
provvedono le regioni. 616. A decorrere dallanno 2007, il contributo previsto
dallarticolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005,
n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è
incrementato di 3 milioni di euro. 617. Al fine di armonizzare lattuazione
delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano
dazione per le foreste dellUnione europea e nel rispetto delle competenze
istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il
Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base
degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida
definite ai sensi dellarticolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo
ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un
programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione
forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi
forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse
di cui allarticolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti
dal CIPE nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della
citata legge n. 289 del 2002. 618. Lintesa di filiera o il contratto quadro di
cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno
per scopo, altresì, lintegrazione della filiera forestale con quella
agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la
trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo
della filiera del legno. Gli organismi che operano la gestione forestale in
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