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per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia. 607. Allarticolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»; b) le parole: «300 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «a 300.000 euro». 608. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dellimprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro allanno per il quinquennio 2007-2011. 609. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinati i criteri, le modalità e le procedure di attuazione del Fondo di cui al comma 608, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. 610. Larticolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è abrogato. 611. Allonere di cui al comma 608, pari a 10 milioni di euro annui per il quinquennio 2007-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui allarticolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro delleconomia e delle ... |
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