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per lammissione, la concessione e lerogazione dei benefìci di cui al comma 591. A tal fine è autorizzato un contributo di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 593. Larticolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è sostituito dal seguente: «Art. 4. - (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e lammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale). 1. Al fine di favorire la demolizione delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dellambiente marino e la cui età è di oltre venti anni e che, alla data del 1º gennaio 2006, risultino iscritte nei registri tenuti dalle Autorità nazionali, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina con proprio decreto, in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri e le modalità di attribuzione dei benefìci di cui al presente articolo». 594. Le funzioni statali di vigilanza sullattività di controllo degli organismi pubblici e privati nellambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate allIspettorato centrale repressione frodi di cui allarticolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura ... |
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