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modificazioni; b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari; c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto; d) priorità alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano attenute alle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-septies dellarticolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotti dallarticolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 587. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al comma 585, le regioni, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si coordinano attraverso centri di acquisto comuni per modalità di trasporto, anche con il supporto del Ministero dei trasporti. 588. Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, allaggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui allarticolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Per il finanziamento delle attività connesse allattuazione, alla valutazione di efficacia ed allaggiornamento del Piano è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 589. Al fine di consolidare ed accrescere lattività del Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, ad aggiornare le conoscenze e le capacità dei conducenti, a rafforzare i ... |
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