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è stabilita lindennità spettante al Commissario, al Commissario generale, ai Segretari generali, ai direttori amministrativi ed al restante personale di cui al comma 530, per lintero periodo di svolgimento delle funzioni, dovunque svolte, dalla data di conferimento dellincarico. Tale indennità non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza dellincarico, dei relativi oneri e dellintensità dellimpegno lavorativo. Essa non può essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, di quella dirigenziale e delle altre carriere del Ministero degli affari esteri e si aggiunge, per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, alle competenze stipendiali di base metropolitane. 533. Per i periodi di servizio prestati fuori sede è corrisposto ai soggetti di cui ai commi 527, 528 e 530 il rimborso delle sole spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti. 534. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, è nominato un collegio di tre revisori dei conti, scelti tra i dirigenti dei rispettivi Ministeri, dei quali uno designato dal Ministro delleconomia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del commercio internazionale. 535. Agli oneri derivanti dai commi da 526 a 534 si provvede nellambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 524 e 525. 536. A decorrere dallanno 2007 e fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto dallarticolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dallarticolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e confluito nel fondo consolidato di cui allarticolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ... |
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