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a) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ovvero luso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari
dallItalia ai sensi della normativa europea»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci
indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere
regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera
pratica».
518. Allo scopo di potenziare lattività di promozione e sviluppo del
«made in Italy», anche attraverso lacquisizione di beni strumentali ad
elevato contenuto tecnologico e lammodernamento degli impianti già esistenti, è
concesso, a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo
complessivo di 10 milioni di euro per lanno 2007 a valere sulle disponibilità
di cui allarticolo 14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che è
contestualmente abrogato. Le modalità, i criteri ed i limiti del contributo sono
definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
519. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane
allestero, la loro integrazione, linformazione, laggiornamento e la
promozione culturale a loro favore, la valorizzazione del ruolo degli
imprenditori italiani allestero nonché il coordinamento delle iniziative
relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è
autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009. 520. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, è
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