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legge 11 maggio 1999, n. 140, sono autorizzati contributi quindicennali di 10
milioni di euro per lanno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dellarticolo 5, comma
16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 484. Per le finalità di cui
allarticolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono autorizzati
contributi quindicennali rispettivamente di 50 milioni di euro per lanno 2007,
di 40 milioni di euro per lanno 2008 e di 30 milioni di euro per lanno 2009,
da erogare alle imprese nazionali ai sensi dellarticolo 5, comma 16-bis,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80. 485. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla
innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello
sviluppo economico e delluniversità e della ricerca e del Dipartimento per
linnovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri sono
gestiti dalle medesime amministrazioni in modo coordinato anche in conformità
alle direttive adottate congiuntamente dai tre Ministri. 486. Le amministrazioni
di cui al comma 485 conformano la propria attività a quanto disposto dal
medesimo comma, in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e
valutazione delle domande, anche tramite lemanazione di bandi unitari e
lacquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio,
individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle
domande stesse. 487. Per il finanziamento degli interventi di cui allarticolo
1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzato un contributo
quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dallanno 2007. 488. Allarticolo
1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: «372» è
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