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440 rimangono a carico dello Stato. 444. Al fine di perseguire la maggiore
efficacia delle misure di sostegno allinnovazione industriale, presso il
Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti
competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale sono
conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui allarticolo 60, comma 3, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed allarticolo 52 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo è altresì conferita la
somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 400 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di
cui al comma 445, la continuità degli interventi previsti dalla normativa
vigente. Per la programmazione delle risorse nellambito del Fondo per la
competitività e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui allarticolo 60
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del
Fondo di cui allarticolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è
altresì alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree
sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle
risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nellambito del
riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui allarticolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi
successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dellarticolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. 445. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma
444 individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze nonché con il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali, sentito il Ministro per i diritti e le
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