|
|
con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che
assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale
di confezionamento. 433. Al fine di favorire il mantenimento di unefficiente
rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate,
lulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un
fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dellimposta
sul valore aggiunto non superiore ad euro 258.228,45 rispetto alla riduzione
prevista dal quinto periodo del comma 40 dellarticolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, disposta, limitatamente allarco
temporale decorrente dal 1º marzo al 31 dicembre 2006, dallarticolo 38 del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata per il triennio 2007-2009. La misura
dellulteriore riduzione è annualmente stabilita con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per una maggiore spesa complessiva, a carico
del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per la copertura dei relativi oneri è
autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009. 434. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per lanno 2007 e di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte
del Ministero della salute ed il finanziamento di un progetto di sperimentazione
gestionale, ai sensi dellarticolo 9-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da autorizzare da parte della
regione Lazio con la partecipazione della regione Puglia, della Regione
... Pagina Precedente Pagina Seguente |