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537, e successive modificazioni, stabilito dai titolari dellautorizzazione allimmissione in commercio ai sensi dellarticolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non può essere superiore, per lanno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dellindice ISTAT sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006. 422. Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali nelle attività realizzative del Piano sanitario nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009 è istituito un Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale nonché per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte delle regioni Valle dAosta e Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 423. Limporto annuale del Fondo di cui al comma 422 è stabilito in 65,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute e 60,5 milioni da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per lintegrazione ed il cofinanziamento dei progetti regionali in materia di: a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni di euro; b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro; c) malattie rare, per 30 milioni di euro; d) implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5 milioni di euro. ... |
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