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di ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero della
salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dellIstituto superiore di sanità e dellAgenzia
per i servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione, sulla base di una
programmazione annuale, di studi sullappropriatezza dellimpiego di specifiche
tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto
ad ipotesi alternative. I risultati degli studi sono pubblicati sul sito
INTERNET del Ministero della salute; t) la disposizione di cui
allarticolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non è applicabile al
ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale, che,
nellambito dei presìdi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari,
assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle
condizioni di autorizzazione allimmissione in commercio, quale alternativa
terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino
autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a
tali terapie è consentito solo nellambito delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive
modificazioni. In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui
allarticolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni
provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende
sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere
universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle
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