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decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; q)
le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che
dal 1º gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture
private, di cui allarticolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui
allarticolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502
del 1992; r) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati
a garantire che, a decorrere dal 1º gennaio 2008, non possano essere concessi
nuovi accreditamenti, ai sensi dellarticolo 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di
un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai
sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo
n. 502 del 1992. Il provvedimento di ricognizione è trasmesso al Comitato
paritetico permanente per la verifica dellerogazione dei livelli essenziali di
assistenza di cui allarticolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le
regioni impegnate nei piani di rientro previsti dallaccordo di cui alla lettera
b), le date del 1º gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla
lettera p) sono anticipate al 1º luglio 2007 limitatamente alle regioni
nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o ad
aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i
provvedimenti di cui allarticolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; s)
il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui
dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dellAgenzia per i
servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di
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