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delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, è consentito laccesso agli importi di cui allarticolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni: 1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dellobbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui allarticolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, lavvenuta applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nellambito della procedura di cui allarticolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire lintegrale contenimento del 40 per cento; 2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dellobbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, lavvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e delleconomia e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio delluso appropriato degli stessi e degli appalti per lacquisto dei farmaci, la cui idoneità deve essere verificata congiuntamente nellambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dellerogazione dei livelli essenziali di ... |
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