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sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
partecipazioni della medesima Regione; 3) alle regioni che abbiano superato
tutti gli adempimenti dellultima verifica effettuata dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui allarticolo 12 della citata intesa 23 marzo
2005, si riconosce la possibilità di un incremento di detta percentuale
compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica; 4) allerogazione
dellulteriore 3 per cento nei confronti delle singole regioni si provvede a
seguito dellesito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla
vigente normativa e dalla presente legge; 5) nelle more dellintesa espressa, ai
sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono
commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal
riparto per lanno 2006, quale risulta dallintesa espressa dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dallanno 2008, sulla base del
tasso di crescita del prodotto interno lordo nominale programmato; 6) sono
autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari anche a carico
delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi
successivi; 7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti,
le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e
provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui
allarticolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria
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