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indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia
ai sensi dellarticolo 82 del testo unico delle leggi sullordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dal comma 361 del presente articolo. Nelle società a partecipazione
mista costituite tra comuni, province e società loro partecipate o altri enti
pubblici, le amministrazioni comunali o provinciali, in qualità di socio di
diritto privato, sono chiamate, attraverso i propri rappresentanti nei
competenti organi statutari, a deliberare, per il presidente e i componenti del
consiglio di amministrazione, un compenso non superiore al 70 per cento delle
indennità spettanti rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia
dellente avente maggiore popolazione ai sensi dellarticolo 82 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 374. Il limite di cui al
comma 373 non si applica agli amministratori di cui allarticolo 2381, secondo
comma, del codice civile. 375. Nelle società a totale partecipazione pubblica di
una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 373, nella misura ivi
prevista, è calcolato in percentuale delle indennità di maggiore importo tra
quelle spettanti ai rappresentanti degli enti locali soci. 376. Al presidente e
ai componenti del consiglio di amministrazione è dovuto il rimborso delle spese
di viaggio effettivamente sostenute, nonché lindennità di missione alle
condizioni e nella misura fissate ai sensi dellarticolo 84 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 377. Il numero complessivo di
componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente
da enti locali, ovvero delle società miste costituite tra comuni, province e
società direttamente o indirettamente loro partecipate o altri enti pubblici,
non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale,
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