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comma 8»; c) il comma 4 dellarticolo 82 è abrogato; d) la lettera c) del comma 8 dellarticolo 82 è sostituita dalla seguente: «c) articolazione dellindennità di funzione dei presidenti del consiglio, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province e degli assessori in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura non superiore al 70 per cento della misura prevista per il comune avente maggiore popolazione»; e) al comma 11 dellarticolo 82, le parole: «incrementati o» e il secondo periodo sono soppressi. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali adeguano per il futuro gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza di cui allarticolo 82, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla presente lettera, se superiori a quelli previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dellinterno 4 aprile 2000, n. 119, al limite massimo previsto dal medesimo regolamento; f) larticolo 84 è sostituito dal seguente: «Art. 84. (Rimborsi per spese di viaggio). 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dellamministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dellinterno, dintesa con la Conferenza ... |
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