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2000, n. 267, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dallanno
2007. 351. A favore degli enti locali che si trovano, alla data di entrata in
vigore della presente legge, nella condizione di cui allarticolo 143 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è corrisposto dal
Ministero dellinterno, per lanno 2007, un contributo destinato alla
realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima complessiva
di 50 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come
risultante al 31 dicembre 2005. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione
superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti. 352.
Agli oneri derivanti dallapplicazione dei commi da 348 a 351 si provvede a
valere sul fondo ordinario di cui allarticolo 34, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 353. Ai fini
dellapprovazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica
della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per lanno 2007,
le disposizioni di cui allarticolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005,
n. 26. 354. Per lanno 2007, i proventi delle concessioni edilizie e delle
sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, possono essere, in via deccezione, destinati al finanziamento di
spese correnti, purché in misura non superiore al 35 per cento. 355. Al comma 3
dellarticolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «servizi
non commerciali» sono inserite le seguenti: «, per i quali è previsto il
pagamento di una tariffa da parte degli utenti,». 356. A decorrere dallanno
2007, la dichiarazione di cui allarticolo 2, comma 4, del regolamento
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