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prorogate per lanno 2007. 346. Allarticolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: «non supera il 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non supera il 15 per cento». Allarticolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: «non superiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 15 per cento» e la lettera c) è abrogata. 347. Per il triennio 2007-2009, a valere sul fondo ordinario di cui allarticolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi: a) fino ad un importo complessivo di 44 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dallattribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dellimposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale; b) fino ad un importo complessivo di 56 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dallattribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dellimposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 5 ... |
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