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b) spese per la concessione di crediti.
311. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in
termini di cassa.
312. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di
ciascun anno, con il Ministro delleconomia e delle finanze il livello
complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi
pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo
2007-2009; a tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente
dellente trasmette la proposta di accordo al Ministro delleconomia e delle
finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per
le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori
provvedono alle finalità di cui ai commi da 325 a 343 le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle
competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle
relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome
non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti
locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti
locali dai commi da 325 a 343. 313. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza
pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 312, anche con misure
finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in misura
proporzionale allincidenza della finanza di ciascuna regione a statuto speciale
o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale complessiva, anche
mediante lassunzione dellesercizio di funzioni statali, attraverso
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