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tener conto di specifiche esigenze funzionali di singoli enti, ulteriori
assunzioni di personale di ricerca, entro il limite di spesa corrispondente al
10 per cento delle cessazioni complessive dellanno precedente. A tale scopo gli
enti trasmettono al Ministero vigilante, entro il mese di febbraio di ciascuno
degli anni 2008 e 2009, un prospetto analitico relativo alle cessazioni ed al
relativo costo. 297. Sono fatti salvi i princìpi di cui ai commi 218 e 221. 298.
Nellanno 2007, gli enti di cui al comma 296 possono avviare procedure
concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente
al 1º gennaio 2008, fermi i limiti di cui al medesimo comma 296 riferiti
allanno 2006. 299. Ai fini dellapplicazione dei commi 296 e 298, sono fatte
salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a
procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro
costituiti allesito dei medesimi sono computati ai fini dellapplicazione dei
predetti commi. 300. In attesa della riforma dello stato giuridico dei
ricercatori universitari, il Ministro delluniversità e della ricerca, con
proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio
universitario nazionale (CUN) e la CRUI, disciplina le modalità di svolgimento
dei concorsi per ricercatore, banditi dalle università successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge, con particolare riguardo alle
modalità procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e
dellattività di ricerca, garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli
standard internazionali. 301. Al fine di consentire il reclutamento
straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma 300 definisce un numero
aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con
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