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previste dallarticolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate
al finanziamento dellarticolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo,
della medesima legge. Larticolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59, è abrogato. 285. A decorrere dallanno 2007, il sistema dellistruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), di cui allarticolo 69 della legge 17
maggio 1999, n. 144, è riorganizzato nel quadro del potenziamento dellalta
formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera
tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione
formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
ai sensi del medesimo decreto legislativo. 286. Ferme restando le competenze
delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi
fissati dallUnione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di
istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento
alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per
leducazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e
articolati in reti territoriali e ridenominati «Centri provinciali per
listruzione degli adulti». Ad essi è attribuita autonomia amministrativa,
organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto
da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di
contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie
scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità
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