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279. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 278,
proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale
di cui allarticolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano,
pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla
realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore
al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il
monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono
accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto
adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di
cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 280. Per
lattivazione dei piani di edilizia scolastica di cui allarticolo 4 della legge
11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per lanno
2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per
cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è
destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento
a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per tali
finalità, le regioni e gli enti locali concorrono, rispettivamente, nella misura
di un terzo della quota predetta, nella predisposizione dei piani di cui
allarticolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996. Per il completamento delle
opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare
un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre
2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dellaccordo denominato «patto per
la sicurezza» tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali
della medesima regione. 281. Nella logica degli interventi per il miglioramento
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